Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - svolgimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7424 del 14/04/2016
Progressione di carriera dei dipendenti dell'INPS - Accesso ai livelli differenziati di professionalità - Requisiti - Rilevanza del servizio effettivo prestato nella qualifica - Fattispecie.
In tema di progressione di carriera dei dipendenti dell'INPS, l'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 43 del 1990, nel condizionare l'accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nella predetta qualifica, ha inteso riconoscere l'aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che ha mantenuto fermi gli effetti economici collegati al riconoscimento del II livello di professionalità, intervenuto nel 1990, di un dipendente dell'Inps, posto in quiescenza nel 1999, dopo avere riscontrato l'esercizio prolungato di mansioni particolarmente qualificate, quali le funzioni di coordinatore dell'ufficio legale provinciale e, successivamente, di responsabile della regione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7424 del 14/04/2016