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trasmissione telematica delle domande di concorso - Trga Trento 16 febbraio 2017 n. 52 - 1656

Pubblica amministrazione – Procedimento ad istanza di parte – Istanza del privato - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore – Mancata allegazione fotocopia carta di identità – Conseguenza.

Processo amministrativo – Controinteressati – Impugnazione dell’esclusione da una procedura concorsuale – Non sono configurabili controinteressati.

Concorso – Domanda di partecipazione – Trasmissione telematica - Rigidità di una piattaforma telematica – Illegittimità.

Pubblica istruzione – Concorso a cattedre – Esclusione – Per fatto non imputabile determinante l'esclusione nonostante l'ordinaria diligenza – Illegittimità. dal sito we giustizia-amministrativa.it

Le istanze da produrre agli organi della Pubblica amministrazione ex art. 38, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione all’istanza della copia di un documento di identità del sottoscrittore rende l’atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge(1).

Nel giudizio proposto avverso il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, prima della formazione della graduatoria non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, sia perché non sussiste un interesse protetto e attuale in capo agli altri concorrenti che potrebbe essere leso dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso, sia perché l’interesse degli altri partecipanti non emerge direttamente dal provvedimento impugnato (2).

La rigidità di una piattaforma telematica predisposta in termini tassativi dall’amministrazione per la presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis che improntano l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita con modalità telematica(3).

E’ illegittima l’esclusione dalla partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado degli insegnanti non ancora in possesso dell’abilitazione ove il mancato tempestivo conseguimento dell’abilitazione non sia imputabile all’insegnante interessato.

(1) Ha chiarito il Tar che l’allegazione di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, da ciò ulteriormente conseguendo che l’omessa allegazione del documento di identità non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale.

Il Tar ha altresì escluso che nel caso sottoposto al suo esame potesse giovare all’interessato la circostanza che il bando prevedesse solo la possibilità di presentare la domanda on-line e non contenesse apposite istruzioni per la presentazione della stessa su formato cartaceo, atteso da un lato che il predetto obbligo di allegazione deriva direttamente dall’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000 e, dall’altro, che nulla impediva all’interessato di allegare alla domanda cartacea la copia del proprio documento di identità.

(2) Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3382, il quale ha peraltro ricordato che se però al momento della proposizione del ricorso sono già noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura, per essere intervenuto il provvedimento conclusivo di aggiudicazione della gara o della approvazione della graduatoria di un concorso, occorre notificarlo ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità del ricorso.

(3) Tar Toscana, sez. I, 27 giugno 2016, n. 1073, che ha ricordato come nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati dal Codice dlel’amministrazione digitale debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l’azione amministrativa dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) celerità, espressività e significatività dell’azione amministrativa; e) strumentalità dell’informatica ad accrescere l’efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell’accesso alle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri;

Dunque, sono sistemi informatici - comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati - che si risolvano in un aggravamento per il cittadino costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell’ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; nell’espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l’esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; nel creare, all’opposto, la necessità di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema.

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