Delibera conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto - Ricorso straordinario per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei CONTI - In genere.
Il ricorso straordinario, per motivi di giurisdizione, innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione, avverso la delibera conclusiva del giudizio di parificazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è inammissibile, attesa la natura non giurisdizionale, né di atto amministrativo, di tale delibera e, correlativamente, la riconosciuta sua giustiziabilità innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22645 del 08/11/2016