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Atti amministrativi - forma – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003

Formazione con procedimento informatico - Applicabilità - Limiti - Sottoscrizione informatizzata di provvedimenti della fase impositiva - Configurabilità - Fattispecie.

 

In materia di formazione degli atti amministrativi informatici, la disposizione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1993 ha una formulazione della massima ampiezza, cosicché le relative disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti dei quali sia effettivamente configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate - e cioè quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l'esercizio di un potere discrezionale - dovendosi pertanto ritenere che la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile sia ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva che per quelli inerenti la fase impositiva. (Fattispecie relativa alla determinazione del tasso specifico aziendale e alla sua comunicazione da parte dell'INAIL).

Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15448 del 15/10/2003