Amministrazioni separate "ex lege" n. 1766 del 1927 - Azioni giudiziarie e resistenza in giudizio - Potere del presidente - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Alle amministrazioni separate "ex lege" n. 1766 del 1927 sono applicabili, anche in virtù del richiamo all'art. 64 del r.d. n. 332 del 1928, le disposizioni della legge comunale e provinciale, sicché, nei giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore del TUEL, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal presidente dell'ente anche in assenza di delibera autorizzativa del relativo comitato, atteso che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale spetta istituzionalmente al sindaco in mancanza di espressa disposizione statutaria che richieda l'autorizzazione della giunta, dovendo, in tale evenienza, la parte interessata provare, con idonea documentazione, la carenza di autorizzazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 05/04/2017