Indennizzi ex art. 8 del d.l. n. 400 del 1993 - Maggiorazione dei canoni di concessione - Aumento automatico e non discrezionale.
Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni e pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dall'art. 8 del d.l. n. 400 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 494 del 1993) in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del duecento o del cento per cento, la cui applicazione è automatica e disposta per legge con finalità sanzionatorie, sicchè è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16491 del 05/07/2017