Assistenza e beneficienza pubblica - istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5408 del 18/10/1982
Contratto di conferimento di incarico professionale - stipulazione con un membro del consiglio di amministrazione - nullità relativa ex artt. 15 e 17 legge 6972 nel 1890 - causa contraria al buon costume o turpe ovvero intenzionale lesione degli interessi dell'ente da parte dei suoi amministratori - disciplina ex art. 2035 cod. Civ. - applicabilità - conseguenze.
Il contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico professionale (nella specie, direzione di lavori), che i competenti organi di una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (nella specie, ospedale di circolo di busto arsizio) abbiano stipulato con un membro del consiglio di amministrazione dell'ente, in violazione della norma di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, è affetto, in base al combinato disposto di detta norma di natura imperativa e del successivo art. 17, da nullità relativa, e, conseguentemente, è inopponibile all'ente medesimo. Peraltro, qualora il contratto stesso presenti anche causa contraria al buon costume o turpe, in relazione al carattere lucrativo dello incarico, senza alcun controllo o cautela, e con intenzionale lesione degli interessi dell'ente da parte dei suoi amministratori, trova applicazione l'art. 2035 cod. civ., il quale implica che il professionista non può pretendere alcun corrispettivo per l'opera svolta, nemmeno a titolo d'indebito od in forza di Azione sussidiaria di arricchimento, mentre l'ente, sottratto ad ogni impegno contrattuale in relazione al fatto illecito dei propri organi ed al conseguente venir meno del rapporto organico, può agire per la ripetizione di quanto abbia indebitamente versato al professionista medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5408 del 18/10/1982