Beni archeologici - Presenza in Italia - Presunzione relativa di provenienza dal suolo o dal fondale marino italiani e di appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato - Onere della prova – Riparto.
I beni archeologici presenti in Italia si presumono, salvo prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietà, provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani e conseguentemente appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10303 del 26/04/2017