Demanio - demanio statale - ferroviario – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9460 del 11/06/2012
Demanio ferroviario - Strade ferrate - Suolo e strutture essenziali necessarie al funzionamento della linea - Demanio pubblico - Inclusione - Materiale rotabile ed edifici non inerenti alla strada ferrata - Patrimonio indisponibile - Appartenenza - Fattispecie.
Le strade ferrate, incluse nel demanio pubblico a norma dell'art. 822, secondo comma, cod. civ., comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea, mentre fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., il materiale rotabile e gli edifici, non inerenti alla strada ferrata, destinati al pubblico servizio ferroviario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto l'usucapibilità dell'immobile oggetto di causa, costituito da una linea ferrata e dalle sue pertinenze, non avendo esso mai assunto il carattere della demanialità né quello dell'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, alla luce della sua mancata destinazione all'uso pubblico in conseguenza della soppressione dei lavori di costruzione di un tronco ferroviario).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9460 del 11/06/2012