Trentino-alto adige - demanio e patrimonio - patrimonio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 11/03/1995
Beni (mobili immobili e crediti) del defunto - mancanza di successibili - Acquisto a titolo derivativo allo Stato - Immobili che non sono in proprietà di alcuno - Acquisto a titolo originario allo Stato - Beni immobili siti nella regione Trentino Alto Adige che non sono in proprietà di alcuno - Acquisto a titolo originario della regione - Disciplina ex art. 586 cod.civ. - Vigenza nel territorio della regione.
L'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell'art. 586 cod.civ., avviene "iure successionis" e, quindi, a titolo derivativo, mentre l'acquisto dei beni immobili "che non sono in proprietà di alcuno", previsto dall'art. 827 cod.civ., avviene a titolo originario. Pertanto, l'art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, stabilendo che "i beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione", ha apportato deroga all'art. 827 cod.civ., ma non ha modificato l'art. 586 cod.civ., che è tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 11/03/1995