Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - indisponibile - per destinazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 27/02/2012
Immobile appartenente al patrimonio indisponibile - Destinazione all'uso pubblico per legge - Declassificazione - Condizioni - Atto di pari rango ed immutazione irreversibile del bene - Necessità - Mera sospensione dell'uso pubblico - Irrilevanza - Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti - Appartenenza al patrimonio indisponibile - Fondamento - Conseguenze - Declassificazione tacita - Configurabilità - Esclusione.
La declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo. Ne consegue che, con riguardo agli alloggi costruiti a carico dello Stato per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite da eventi sismici, la cui inclusione nell'ambito del patrimonio indisponibile si ricava dagli artt. da 252 a 255 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, deve escludersi la stessa ipotetica configurabilità di una declassificazione tacita per effetto dell'attività concludente posta in essere dall'ente proprietario, nonché la possibilità che questa abbia anche soltanto innescato la sospensione dell'uso pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 27/02/2012