Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 - Bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modifiche, nella legge n. 359 del 1992 - Conseguente reviviscenza del criterio del valore venale di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 ed applicazione alle procedure in corso - Necessità - Possibile nuovo intervento del legislatore - Criteri.
Una volta venuto meno - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modifiche, nella legge n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ferma la facoltà del legislatore di stabilirne uno nuovo, conforme ai principi di cui alla citata sentenza costituzionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007