Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - competenza e giurisdizione - inesistenza od illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 723 del 13/03/1972
Tutela del diritto di proprieta - rispettiva competenza del giudice ordinario od amministrativo - incompetenza assoluta o relativa per la dichiarazione - giurisdizione ordinaria od amministrativa.
In materia di espropriazione per pubblico interesse l'esistenza della legale dichiarazione di pubblica utilita costituisce un presupposto dell'Esercizio del potere previsto dall'art 834 cod civ a tutela del diritto di proprieta, onde la inesistenza di fatto, o giuridica, di tale dichiarazione puo essere dedotta dinanzi al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimita del decreto di espropriazione, al fine di conseguire il risarcimento dei danni. Se, invece, la dichiarazione di pubblica utilita esiste, ma e illegittima (per incompetenza relativa, violazione di legge, o eccesso di potere) essendosi gia verificata, stante la sua esistenza, la tutela del diritto, l'illegittimita deve essere fatta valere davanti al giudice amministrativo. In particolare la incompetenza assoluta alla dichiarazione di pubblica utilita (la quale e configurabile quando l'atto sia emanato da un organo appartenente ad un ramo della pa del tutto diverso da quello che avrebbe dovuto emanarlo) importa che la dichiarazione medesima deve essere considerata inesistente, venendo meno la possibilita di Esercizio del potere di espropriazione e l'affievolimento del diritto che puo essere fatto valere davanti al giudice ordinario, mentre l'incompetenza relativa (la quale e ravvisabile quando si fa questione di distribuzione della Competenza nell'ambito dello stesso ramo della amministrazione o di una stessa attivita) determinando una semplice illegittimita che incide sul procedimento diretto alla emanazione del procedimento di espropriazione va fatta valere davanti al giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 723 del 13/03/1972