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Demanio - facolta di godimento dei beni demaniali - in genere - limiti ed obblighi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 14/05/1976

Obbligo delle distanze ex art 882 cod civ - beni demaniali - esenzione - titolare del diritto di uso - obbligo di evitare danni alle proprieta confinanti per l'espansione delle radici degli alberi - sussistenza - divieto dei vicini di tagliare le radici - irrilevanza.

L'esenzione dei beni demaniali dall'Obbligo delle distanze stabilite dall'art 882 cod civ in tema di piantagioni, se preclude al proprietario del fondo contiguo di chiedere il taglio degli alberi, non esonera il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale dall'Obbligo, impostogli dall'art 2051 cod civ, di evitare che la proprieta confinante possa subire danno a seguito dell'espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale. Il suddetto titolare non e, inoltre, esentato da tale Obbligo ed, in caso di inosservanza, dalla relativa responsabilita per il solo fatto che il vicino non sia avvalso della facolta riconosciuta dall'art 896 cod civ, di tagliare le radici che si inoltrano nel suo fondo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 14/05/1976