Il CNF non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi
Il CNF non e` provvisto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi, che infatti spetta ai soli organi giudiziari ordinari (artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), e ai giudici speciali cui sia stato espressamente attribuito per legge (cfr., ad es., l’art. 7, co. 5, D.Lgs. n. 546/1992, che ha esteso il potere de quo alla Commissione Tributaria).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398