Costituzione della repubblica - partiti politici - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15497 del 13/06/2018
Rapporti tra gli associati nell’ambito delle associazioni non riconosciute - Partiti politici - Promessa di candidatura o di incarichi istituzionali - Spese sostenute dal militante per l’attività politica - Rimborso in caso di omessa candidatura – Esclusione - Fondamento.
Non è configurabile a carico dei coordinatori e del presidente di un partito politico una responsabilità per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante, trattandosi di una promessa priva di carattere negoziale, sicchè quest'ultimo non può pretendere nè il risarcimento del danno per la mancata candidatura promessa nè il rimborso degli oneri sostenuti per la partecipazione al progetto politico. L'attività politica, infatti, è improntata a libertà decisionale il cui corretto od infedele esercizio è rimesso esclusivamente al giudizio degli elettori, mentre diversamente opinando si finirebbe per condizionare l'attività dei partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera espressione del voto alla quale i partiti "concorrono" esercitando, unitamente alle altre formazioni sociali, una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni ex art. 49 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15497 del 13/06/2018