Stabilizzazione del personale precario
Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Stabilizzazione del personale precario - Diritto soggettivo - Esclusione - Proroga dei contratti a termine in scadenza – Limiti - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 23019 DEL 26/09/2018
In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupporti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari - né un diritto alla proroga dei contratti a termine in scadenza, ammissibile solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilmente la procedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.