Sanzione ex art. 22 della l. r. Emilia Romagna n. 17 del 1991 - Abusiva utilizzazione del materiale inerte - Regioni - singole regioni di diritto comune - emilia romagna – patrimonio - Sanzioni amministrative
La sanzione comminata dall'art. 22, comma 1, della l.r. dell'Emilia Romagna n. 17 del 1991 si applica a chiunque svolga "attività estrattiva" senza avere conseguito l'autorizzazione per quella specifica attività in rapporto all'area in cui ricade; ne consegue che resta fuori dal campo di applicazione di tale disciplina sanzionatoria l’attività di abusiva utilizzazione del materiale inerte (nella specie, materiale sabbioso già presente sul fondo dell'ingiunto al momento dell'acquisto, derivante da scavi eseguiti dal precedente proprietario) attraverso la commercializzazione o smaltimento, non integrando detta condotta esercizio di attività estrattiva o di escavazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13230 del 16/05/2019 (Rv. 653823 - 01)