Provvedimenti amministrativi collegati alle calamità – Cass. 14861/2019
Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Eventi atmosferici - Dichiarazione dello stato di emergenza - Prova "ex se" del caso fortuito - Esclusione - Fondamento - Responsabilità civile - colpa o dolo - caso fortuito e forza maggiore - - cose in custodia - obbligo di custodia .
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici.
(In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie di danni riportati da un'imbarcazione ormeggiata in un porto turistico, ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, nel ritenere sussistente il caso fortuito, era stata attribuita efficacia dirimente all'adozione di un decreto emergenziale, che aveva interessato un amplissimo territorio, senza verificare l'incidenza, nel luogo del sinistro, dell'evento atmosferico verificatosi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14861 del 31/05/2019 (Rv. 654206 - 01)
Riferimenti normativi: