Atti amministrativi - invalidita' - incompetenza - Cass. n. 1739/2020
Sanzioni amministrative per contravvenzioni a tutela delle acque dall'inquinamento, ex art. 135, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Competenza regionale inderogabile - Esclusione - Fondamento -Conseguenze - Fattispecie.
In tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico, l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - che, nell'affidare in via esclusiva alla competenza statale la disciplina dell'ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, non esclude, nel rispetto di tali soglie minime, il concorrente potere di regioni e province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati - l'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che, nel fare salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli, così impedendo di ritenere che il legislatore abbia introdotto un principio inderogabile di competenza regionale - il successivo art. 170 - che, fino alla adozione dei corrispondenti atti sulla base della nuova normativa, fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della previgente disciplina abrogata - nonché l'intero impianto del d.lgs. n. 152 - che attribuisce alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri in materia - impediscono di ritenere sussistente un principio fondamentale della legislazione statale idoneo a spiegare efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali, preesistenti al cit. d.lgs. n. 152, che abbiano delegato alle Province ordinarie il potere sanzionatorio: ne consegue che non possono essere considerati nulli, siccome emessi in carenza del relativo potere, i provvedimenti sanzionatori adottati dalle amministrazioni all'uopo delegate dalla Regione. (Fattispecie relativa all'affermata potestà sanzionatoria della Città Metropolitana di Genova in materia di inquinamento idrico, sulla base della delega prevista dall'art. 42, comma 2, lett. B), della l.r. Liguria n. 43 del 1995).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1739 del 27/01/2020 (Rv. 656851 - 01)