Contratto di subconcessione di servizi – Cass. n. 9457/2023
Concessioni amministrative in genere - atto di concessione - Contratto di subconcessione di servizi - "Soggetto aggiudicatore" del subconcessionario - Forma scritta - Necessità - Ulteriori intese verbali - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Il contratto di subconcessione di servizi, intervenuto prima del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto attributivo al subconcessionario della qualifica di "soggetto aggiudicatore", quale impresa pubblica ex art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 158 del 1995, è soggetto alle norme di evidenza pubblica e di forma scritta ai sensi dell'art. 2, lett. a), della l. n. 109 del 1994, sicché è al relativo contenuto che occorre far riferimento al fine di individuare la volontà pattizia del concessionario, senza che rilevino né le determinazioni unilaterali o le intese verbali attinenti alla fase preparatoria del negozio, né i comportamenti attuativi assunti nella fase esecutiva del rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver affermato che il rapporto intrattenuto tra la società concessionaria di servizi aeroportuali e la società incaricata di gestire l'assistenza a terra nel parcheggio dell'aeroporto era qualificabile in termini di subconcessione, ha escluso la rilevanza delle ulteriori pattuizioni verbali intervenute tra le parti e, conseguentemente, la configurabilità di un contratto atipico, misto, di subconcessione e di appalto di servizi).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9457 del 06/04/2023 (Rv. 667529 - 01)