Occupazione temporanea di urgenza - Espropriazione - indennità
Occupazione temporanea di urgenza - Espropriazione _indennità
Maggiorazione ex art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981 - Ambito di applicazione - Indennità per l'occupazione di aree destinate a cantiere e non all'esproprio - Inclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17404 del 12/10/2012
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17404 del 12/10/2012
In tema di occupazione finalizzata al programma di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli ai sensi della legge n. 219 del 1981, la disposizione dell'art. 80, sesto comma, nella parte in cui prevede che ai proprietari coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, spettano le indennità stabilite dalla legge n. 385 del 1980 maggiorate del 70 per cento, non vale soltanto per l'occupazione preordinata all'espropriazione dei terreni occupati, ma anche per l'occupazione dei terreni limitrofi temporaneamente occupati per installare strutture di cantiere, atteso che la disposizione stessa riferisce la maggiorazione a "tutte le indennità" previste dalla legge n. 385 e, quindi, non solo alle indennità di espropriazione, ma anche alle indennità di occupazione, che alle prime sono legate dal punto di vista logico ed economico, in ogni caso sussistendo, del resto, la "ratio" di particolare impellenza degli interventi di pubblica utilità, ispiratrice dello speciale regime indennitario.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80
In materia di diritto d'autore, l'art. 167 della legge n. 633 del 1941 esplicita la regola generale per la quale il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà del suo titolare, per cui esso si presume libero da pesi; ne consegue che incombe a chi sostiene l'esistenza di limitazioni, ovvero in concreto eserciti attività che oggettivamente pongano in essere limitazioni a quel diritto, a fronte dell'allegazione di un valido titolo di proprietà, l'onere di dimostrare l'esistenza di un proprio particolare diritto, ovvero la invalidità del titolo allegato dal suo contraddittore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una società emittente televisiva nei confronti di un'altra per la trasmissione di films mediante satellite irradiante segnale in territori per i quali la convenuta non era titolare di diritti di sfruttamento).