notificazione - alla residenza, dimora, domicilio Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
Notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Portiere dello stabile qualificatosi esclusivamente come addetto alla ricezione - Relazione idonea alla validità della notifica dell'atto al destinatario - Sufficienza - Prova contraria spettante al destinatario - Prova dell'insussistenza di alcun incarico svolto a suo favore - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell'atto al portiere di un condominio, qualificatosi, nella dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, come "addetto" alla ricezione, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico di portierato, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest'ultimo provi l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 160,
Cod. Civ. art. 2727