Decorrenza - Dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non da quella del successivo perfezionamento della notifica - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 883 del 17/01/2014
Quando una delle parti abbia notificato all'altra la sentenza, il termine breve per impugnare decorre per la parte notificante dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non in quella eventualmente successiva di perfezionamento della notifica, in quanto la consegna dell'atto rende certa l'anteriorità della conoscenza della sentenza per l'impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall'art. 2704, primo comma, ultimo periodo, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 883 del 17/01/2014