Disciplina prevista dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. - Rispettivi presupposti e condizioni di applicabilità - Diversa nozione del concetto di irreperibilità - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18595 del 03/09/2014
L'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude l'utilizzo del procedimento ex art. 140 cod. proc. civ., che presuppone l'impossibilità di consegnare ivi l'atto per mere difficoltà di ordine materiale, mentre l'irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18595 del 03/09/2014