impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12539 del 04/06/2014
luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Trasferimento dello studio - Esito negativo della notifica - Nullità - Condizioni - Rinnovazione - Sanatoria "ex tunc". Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12539 del 04/06/2014
È nulla e non inesistente la notifica dell'appello non andata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, qualora, pur risultando la nuova sede dai timbri apposti sugli scritti difensivi conclusivi e dall'avviso di notificazione della sentenza impugnata, sia mancata un'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento, non rendendo tali annotazioni inoperante l'iniziale elezione di domicilio. Ne deriva che la rinnovazione nel termine concesso ex art. 291 cod. proc. civ. comporta la sanatoria "ex tunc" della prima e tempestiva notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12539 del 04/06/2014