Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenza - Inammissibilità - Rinvio dell'udienza - Esclusione - Possibilità della rimessione in termini - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015