Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015
Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015
La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15326 del 21/07/2015