Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015
Procuratore costituito esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione, senza elezione di domicilio nella sede del giudice adito - Notificazione presso la cancelleria di quest'ultimo - Validità - Fondamento - Notifica eseguita presso lo studio del difensore fuori dal circondario - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015
L'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4247 del 03/03/2015