Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Nella residenza risultante dai registri anagrafici - Trasferimento del destinatario in altra residenza o domicilio - Conoscenza da parte del notificante - Nullità della notificazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015
È nulla la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca l'effettiva residenza o domicilio, in quanto evincibili dalla stessa relata dell'ufficiale giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3590 del 24/02/2015