notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007
Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità - Sufficienza della mera ignoranza del luogo di trasferimento - Esclusione - Indagini - Necessità - Fondamento - Attestazioni relative alle attività notificatorie - Efficacia probatoria - Fino a querela di falso - Limiti - Attestazioni positive e negative - Differenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza A tal fine, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività' svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007