Impossibilità di consegna a mani proprie - Consegna a persona di famiglia - Rapporto di convivenza - Accertamento - Obbligo dell'ufficiale giudiziario - Esclusione - Contestazione da parte del destinatario - Onere della prova. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 322 del 11/01/2007
L'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 322 del 11/01/2007