notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006
Consegna dell'atto a familiare convivente con il destinatario - Presunzione di convivenza - Presupposti - Presenza nell'abitazione del destinatario - Ricezione dell'atto - Necessità - Indicazione della qualità di convivente - Necessità - Esclusione - Prova contraria - Onere a carico del destinatario. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006