Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Validità della notificazione - Condizioni - Mancata comunicazione della revoca o della rinuncia all'incarico al notificante - Estensione del principio al ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006
Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 cod. proc. civ., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006