notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13768 del 15/06/2006
Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova certa della tempestività della consegna - Requisiti - Difetto - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Apposizione di una data a timbro sulla prima pagina del ricorso senza sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o altra indicazione - Inidoneità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13768 del 15/06/2006
Posto che la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la prova certa della tempestività consegna all'ufficiale giudiziario, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, dev'essere data con una indicazione temporale che, anche se contenuta nel documento, sia comunque suscettibile di un'interpretazione univoca, sicché non idonea ad accreditare la tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario l'apposizione di una data a timbro sulla prima pagina del ricorso per cassazione, senza alcuna sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario o altra indicazione. (Nella specie è stata ritenuta non univocamente interpretabile la indicazione "ultimo giorno" apposta sul ricorso, anche in considerazione della erroneità della indicazione da parte del ricorrente - nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - della data di scadenza del termine per la notificazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13768 del 15/06/2006