Distinzione fra inesistenza e nullità della notificazione - Notifica del ricorso per cassazione effettuata al contumace in appello presso il difensore domiciliatario in primo grado - Nullità - Sanabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006
Deve considerarsi nulla e non inesistente la notifica del ricorso per cassazione alla parte contumace in appello effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario in primo grado, atteso che l'atto non è da considerarsi del tutto estraneo e non riconducibile ai modelli legali della notificazione e, per altro verso, in quanto esiste comunque un qualche collegamento o riferimento fra il suddetto difensore e la parte tale da rendere possibile che l'atto pervenga a conoscenza del destinatario, con la conseguenza che la eventuale costituzione in giudizio di quest'ultimo è idonea a sanare i vizi dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006