Per raggiungimento dello scopo - Con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto - Limiti - Nel giudizio di cassazione - Attività difensiva con il controricorso - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 17/03/2006
La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., che si realizza -con effetto "ex tunc"- normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti, in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 17/03/2006