Consegna in luogo di verso da quello di residenza, domicilio, dimora - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 cod.proc.civ., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (anagrafica) del destinatario stesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 30/01/2006