Notificazione eseguita dal messo di conciliazione in difetto di autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005
La notificazione di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale prevista dall'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente ma è affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24812 del 24/11/2005