notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005
Sentenze della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova della data - Timbro apposto sull'atto recante il numero del registro cronologico - Rilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione di un atto del processo civile, quale attività impeditiva della decadenza dal potere processuale di compiere l'atto stesso entro un termine perentorio, si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; la prova certa della relativa data, nel caso in cui il notificante intenda superare la presunzione di coincidenza tra la stessa e quella attestata dall'ufficiale giudiziario come data di inizio del procedimento notificatorio, può essere desunta anche dal timbro apposto sull'atto da notificare, recante il numero del registro cronologico e la data, con la specifica delle spese, ancorchè non sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, dovendosi presumere che il timbro sia conforme all'annotazione su detto registro, (che fa fede fino a querela di falso), e che la data attestata dall'ufficiale giudiziario, se diversa, si riferisca all'avvio delle formalità del procedimento notificatorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005