notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14817 del 14/07/2005
Presupposti - Adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ. - Omissione dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione - Nullità - Esclusione - Limiti - Invio della raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito della copia dell'atto nella casa comunale - Sufficienza - Allegazione della ricevuta di ritorno - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità - Sanatoria per costituzione del convenuto o per rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14817 del 14/07/2005
La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell'avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14817 del 14/07/2005