Formalità ex art. 143 cod.proc.civ. - Applicabilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11360 del 30/05/2005
Qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall'art. 143 cod. proc. civ. ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11360 del 30/05/2005