notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 26/01/2005
Persona "addetta" alla ricezione - Nozione - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 26/01/2005
In tema di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 secondo comma cod. proc. civ., l'invalidità della stessa non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di "addetto" richiesta dal legislatore. (Nella specie il ricorrente aveva sostenuto l'invalidità della notificazione, sul presupposto che la consegnataria era una lavoratrice posta alle esclusive dipendenze di altro soggetto, tesi respinta dalla Corte Cass. in quanto, secondo le dichiarazioni dell'avvocato destinatario della notificazione, la stessa persona si trovava nello studio quale collaboratrice per un lavoro di consulenza).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 26/01/2005