notificazione - ordinata dal giudice - Ricorso ex art. 28 statuto lavoratori - Notificazione mediante "fax" del ricorso e del decreto di convocazione delle parti - Esecuzione da parte del procuratore del ricorrente - Ammissibilità - Condizioni - Fondament
lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati (postcorporativi) - libertà sindacale - repressione della condotta antisindacale - In genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20078 del 21/07/200
La notifica del ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, e dell'unito decreto di convocazione delle parti, mediante utilizzo del "fax", previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., effettuato ad opera del procuratore del ricorrente, trova giustificazione nelle esigenze di particolare celerità che caratterizzano il procedimento di repressione della condotta antisindacale, prevedendo la norma che il giudice decida nei due giorni successivi "convocate le parti" (e, quindi, nel rispetto dell'imprescindibile garanzia del contraddittorio); conseguentemente, l'idoneità delle modalità di convocazione - non specificamente stabilite dalla norma - va valutata in funzione dell'effettiva attitudine a consentire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa, dovendosi altresì escludere - attesa la prescrizione di cui all'art. 137 cod. proc. civ., che, nel prevedere che le notifiche siano effettuate dall'ufficiale giudiziario, fa salva l'ipotesi che sia disposto altrimenti - la necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20078 del 21/07/200