notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 29/03/2007
Obbligo - Limiti - Perdurare dell'efficacia - Fino alla revoca dall'incarico - Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Irrilevanza - Validità della notificazione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 29/03/2007
Nel caso di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al destinatario presso il domicilio eletto e ai sensi dell'art 141 cod. proc. civ., a tale regola si deroga solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, vale a dire nel caso che il domiciliatario si sia trasferito altrove o sia deceduto o cessato dall'ufficio. Pertanto, sino a quando non interviene la revoca all'incarico, la elezione di domicilio conserva efficacia nel processo, restando onere di colui che ha eletto domicilio procurarsi o revocare il consenso del domiciliatario, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di ricevere l'atto da parte di quest'ultimo non può coinvolgere i terzi, ma produce gli stessi effetti dell'avvenuta consegna, senza che al notificante si debba far carico di accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all'ufficiale giudiziario per giustificare il rifiuto della consegna. (Nella specie, la S.C.,ha ritenuto inammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., proposta da opponenti rimasti contumaci nel giudizio in cui era stata emessa la sentenza impugnata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7736 del 29/03/2007