Persona fisica partecipante al giudizio in nome proprio e come rappresentante legale - Notifica di atti processuali in unica copia - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18761 del 13/09/2011
L'obbligo di notificare gli atti processuali (nella specie, la sentenza resa nel giudizio di opposizione a fallimento) in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, la società a responsabilità limitata dichiarata fallita), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18761 del 13/09/2011