Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Effettiva consegna dell'atto al destinatario - Rilevanza - Esclusione - Tempestiva costituzione dell'intimata - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5743 del 10/03/2011
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall'avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità - non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell'avvocato di eseguire la notificazione in proprio - può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell'intimato, essendo a tal fine irrilevante l'avvenuta consegna dell'atto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5743 del 10/03/2011