notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009
Nullità ed inesistenza della notificazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie in tema di procedimento di denuncia di nuova opera. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009
La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impuignata che - nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera - aveva ritenuto sanata dalla costituzione del convenuto la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita presso il difensore domiciliatario che aveva assistito le medesime parti nella fase a cognizione sommaria).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009