Notificazione mediante consegna al portiere - Modalità rituali - Individuazione - Adozione dell'attestazione "domiciliatario e familiari assenti" - Legittimità - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24536 del 20/11/2009
In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; poiché, peraltro a tal fine non è necessario l'uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l'attestazione - come nella specie - "domiciliatario e familiari al momento assenti".
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24536 del 20/11/2009