notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14618 del 23/06/2009
Disciplina prevista dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. - Rispettivi presupposti e condizioni di applicabilità - Diversa nozione del concetto di irreperibilità - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14618 del 23/06/2009
In tema di notificazioni, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14618 del 23/06/2009